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Quando l’appalto diventa politica economica. Prime riflessioni sul Public Procurement Act europeo

La Commissione europea non sta semplicemente riscrivendo le regole degli appalti. Sta provando a cambiarne la funzione.

Il 9 settembre è stata presentata la proposta di Public Procurement Act, destinata a sostituire con un unico regolamento le tre direttive del 2014.

Si apre ora il procedimento legislativo europeo: la proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e potrà quindi essere modificata, anche significativamente, prima dell’approvazione definitiva.

La novità, tuttavia, non consiste soltanto nell'unificazione delle fonti. E neppure nella semplificazione delle procedure. A mio avviso, la proposta muove da un'ambizione più ampia: ridefinire la funzione stessa dell'acquisto pubblico nell'ordinamento europeo.

Per lungo tempo il diritto europeo dei contratti pubblici è stato costruito, principalmente, intorno a un'esigenza: aprire i mercati nazionali alla concorrenza, impedendo che l'amministrazione utilizzasse il proprio potere di acquisto per favorire imprese, territori o interessi domestici.

Quell’esigenza non scompare, ma nel nuovo contesto economico e geopolitico, non basta più.

La Commissione parte dalla constatazione che gli appalti rappresentano circa il 15% del PIL dell'Unione e che una massa di domanda pubblica di tali dimensioni non può rimanere estranea agli obiettivi di competitività, autonomia strategica, innovazione, transizione ambientale e sicurezza economica.

La diagnosi sul sistema del 2014 è severa: eccessiva complessità, scarsa flessibilità, partecipazione ancora limitata delle PMI e degli operatori transfrontalieri, ricorso prevalente al prezzo, insufficiente utilizzazione degli acquisti pubblici per finalità ambientali, sociali e di innovazione, frammentazione dei sistemi digitali e una disciplina dell'accesso dei Paesi terzi ritenuta non più adeguata al contesto geopolitico.

Il cambiamento può, allora, essere riassunto in una formula: l'appalto non è più soltanto un modo per scegliere il contraente; diventa anche un modo per orientare il mercato.

La proposta combina due movimenti che, a prima vista, sembrano opposti.

Da un lato, riduce e rende più flessibile l'architettura procedimentale. La procedura aperta può svolgersi con o senza criteri di selezione e con o senza negoziazione; ad essa si affiancano una procedura dinamica e una specifica procedura per l'innovazione. La negoziazione viene così ricondotta dentro la fisiologia della gara, pur restando sottoposta ai principi di trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia degli elementi essenziali della competizione.

Dall'altro lato, l'Unione orienta in misura assai maggiore il risultato dell'acquisto. La qualità diviene componente strutturale dell'aggiudicazione: il suo peso deve essere almeno pari al 30% e sale al 50% nei contratti ad alta intensità di lavoro, salva la possibilità di derogare quando la qualità sia altrimenti assicurata attraverso specifiche tecniche o condizioni di esecuzione.

Ambiente, condizioni sociali, innovazione, sicurezza, resilienza delle forniture e provenienza europea cessano, di conseguenza, di essere elementi laterali della gara. Entrano a pieno diritto nella sua struttura.

Più negoziazione, più qualità e più obiettivi strategici significano anche più valutazione amministrativa. La stessa valutazione d'impatto della Commissione ha dovuto affrontare le perplessità del Regulatory Scrutiny Board sul possibile effetto congiunto di maggiore negoziazione e maggiore ricorso ai criteri qualitativi, anche rispetto alla concorrenza, ai prezzi e ai rischi di irregolarità.
La sfida sarà anche capire come sfruttare la maggiore discrezionalità in capacità amministrativa senza che si trasformi in opacità.
La semplificazione delle forme procedurali, infatti, non determina necessariamente una riduzione della discrezionalità amministrativa; semmai ne modifica il luogo e la funzione. Una parte crescente delle scelte viene anticipata nella fase di progettazione dell’acquisto, nella quale l’amministrazione dovrà stabilire come costruire la gara, quale combinazione di interessi pubblici perseguire e quale peso attribuire a ciascuno di essi.
Una discrezionalità che diviene, allo stesso tempo, più ampia e più orientata: più ampia nella scelta degli strumenti attraverso cui realizzare l’interesse pubblico; più orientata perché tali scelte dovranno misurarsi con obiettivi economici, ambientali, sociali e strategici indicati dallo stesso ordinamento europeo.

Ed è qui, probabilmente, che si misurerà l'efficacia della riforma: un regolamento unico può uniformare le norme, ma non può, da solo, uniformare la qualità delle amministrazioni.

È una trasformazione non secondaria. Un ordinamento può alleggerire le forme soltanto se dispone di amministrazioni capaci di progettare gli acquisti, motivare le proprie scelte e assumersene la responsabilità.

Questa anticipazione delle scelte produce effetti anche sul versante delle imprese. Se una parte crescente degli obiettivi pubblici viene incorporata già nella progettazione della gara e nelle condizioni di esecuzione, anche l’attività di compliance tende a spostarsi a monte: dalla verifica formale dei requisiti alla capacità dell’impresa di conoscere, organizzare e governare la propria filiera.

Uno dei passaggi politicamente più significativi riguarda probabilmente l'accesso al mercato europeo.

La proposta consente, in determinate condizioni, di limitare la partecipazione a operatori dell'Unione o di Paesi coperti dagli accordi internazionali, di richiedere quote di beni, servizi o lavori di origine europea o coperta, di attribuire vantaggi nella valutazione e perfino di respingere offerte nelle quali la componente europea o coperta sia inferiore al 50%.

La Commissione potrà, inoltre, rendere obbligatorie alcune misure nei confronti di operatori e prodotti non coperti quando lo richieda l'interesse dell'Unione.

É un dato che merita attenzione, perché interviene su uno dei paradigmi tradizionali del mercato interno: l'origine dell'offerta, che il diritto europeo degli appalti aveva progressivamente reso meno rilevante rispetto all’esigenza di apertura dei mercati. Torna così a essere un elemento giuridicamente significativo dell’acquisto pubblico.

Non si tratta, a mio parere, di un semplice ritorno al protezionismo. È piuttosto il livello della protezione che cambia: non più nazionale, ma europeo.

E cambia anche la sua giustificazione: non la difesa dell'impresa domestica in quanto tale, ma sicurezza economica, resilienza delle catene di approvvigionamento, autonomia strategica e tutela della capacità produttiva europea.

L'apertura del mercato non viene quindi abbandonata. Smette però di essere considerata un fine autosufficiente.

Vi è poi un secondo mutamento, meno vistoso ma forse ancora più rilevante sul piano istituzionale.

La Commissione non propone una quarta direttiva. Propone un regolamento direttamente applicabile, destinato a sostituire le tre direttive del 2014.

La scelta non è meramente tecnica; serve espressamente a ridurre le divergenze determinate dai differenti recepimenti nazionali e dal cosiddetto gold-plating.

Per l'Italia la conseguenza sarebbe profonda.

Il d.lgs. n. 36 del 2023 è oggi un codice nazionale che incorpora e sviluppa la disciplina europea. Se il nuovo regolamento fosse approvato nell'impostazione proposta, nelle materie da esso direttamente disciplinate il rapporto cambierebbe: la disciplina europea diverrebbe la fonte immediatamente applicabile e il diritto nazionale assumerebbe prevalentemente una funzione complementare.

Non tutto, naturalmente, verrebbe europeizzato. La proposta lascia agli Stati l'organizzazione della pubblica amministrazione, i controlli finanziari e di bilancio, il diritto generale dei contratti e un significativo spazio normativo per gli affidamenti che rimangono fuori dal campo di applicazione del regolamento.

Ma il punto istituzionale resta.

Con le direttive, l’Unione stabilisce il quadro e il legislatore nazionale lo traduce.

Con il regolamento, l’Unione disciplina direttamente e lo Stato completa.

È una riduzione della mediazione legislativa nazionale. Non necessariamente, però, una riduzione dell'importanza delle amministrazioni nazionali.
Anzi, ritengo che possa verificarsi il contrario. Più uniforme diventa la norma, più decisiva diventa la qualità dell’amministrazione chiamata ad applicarla.

La vera questione sarà la capacità amministrativa. E la proposta sembra averne consapevolezza.

Ogni Stato dovrà individuare un'autorità nazionale di coordinamento, predisporre una strategia per la professionalizzazione degli acquisti, sviluppare strutture di supporto e monitorare sistematicamente concorrenza, accesso delle PMI, integrità, sicurezza, obiettivi strategici e funzionamento dei grandi contratti.

Parallelamente viene costruita una infrastruttura europea dei dati: spazi nazionali degli appalti alimenteranno un Public Procurement Data Space europeo, mentre strumenti digitali comuni dovrebbero consentire la verifica dei requisiti e ridurre la reiterazione delle informazioni richieste alle imprese.

Anche qui si ritrova il medesimo schema: alla maggiore libertà amministrativa corrisponde una maggiore capacità di osservazione e controllo.

La semplificazione, dunque, non coincide con la deregolazione; cambia il tipo di regolazione. Meno prescrizioni sulla sequenza degli atti; più attenzione ai risultati, ai dati e ai comportamenti delle amministrazioni e degli operatori.

E per le imprese? Per le imprese il cambiamento potrebbe essere altrettanto significativo.

Alcune tradizionali barriere all'accesso vengono ridotte: i requisiti di selezione devono essere proporzionati, l'esperienza in precedenti contratti pubblici non può normalmente essere richiesta come condizione di partecipazione e vengono compressi requisiti economici eccessivi.

Ma contemporaneamente acquistano peso elementi diversi: provenienza delle forniture, struttura della filiera, capacità di garantire continuità, cybersecurity, sostenibilità, qualità e tracciabilità.

Per gli operatori economici, quindi, la capacità di competere negli appalti tende a spostarsi dalla sola conoscenza della procedura alla capacità di organizzare e dimostrare la propria posizione industriale e produttiva.

Questo passaggio, a mio avviso, merita particolare attenzione.

Preparare una gara non significherà soltanto predisporre correttamente la documentazione amministrativa e costruire l'offerta economica. Significherà sempre più conoscere la propria catena di approvvigionamento, l'origine dei componenti, i rischi di dipendenza, gli standard ambientali e la capacità di produrre qualità verificabile.

È precisamente su questi profili che la nuova disciplina può incidere direttamente sull'organizzazione delle imprese, e non soltanto sul loro rapporto occasionale con una stazione appaltante.

In conclusione, il Public Procurement Act può essere letto attraverso quattro trasformazioni: unificazione della fonte, semplificazione delle forme, ampliamento dei fini e rafforzamento dei controlli.
Ma dietro queste quattro trasformazioni ve n’è una quinta, più profonda: cambia il rapporto tra amministrazione e mercato.

Il diritto europeo degli appalti si è sviluppato soprattutto per impedire alle amministrazioni nazionali di chiudere i mercati. Il nuovo sistema tende, invece, ad affidare agli acquisti pubblici anche il compito di concorrere alla costruzione di un mercato europeo più competitivo, sicuro e autonomo.

Dalla gara come garanzia di apertura del mercato alla gara come strumento di governo del mercato. La difficoltà sarà non sacrificare la prima funzione alla seconda.

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